martedì 11 dicembre 2012

L’azione diretta a beneficio del vettore che ha eseguito materialmente il servizio di trasporto di cose c/terzi; tale meccanismo, com’è noto, pur essendo stato introdotto  dall’art. 1 bis, comma 2, lett. e), della Legge 127 del 4 Agosto 2010, che ha inserito un nuovo articolo (il 7 ter) all’interno del D.lgvo 286/2005, è entrato in vigore soltanto dal 12 Agosto a seguito del differimento di un anno previsto al comma 3 del già citato art. 1 bis. 

La disposizione in esame (art. 7 ter del D.lgvo 286/2005), prevede quanto segue: 
"Il vettore di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  b),  il  quale  ha svolto un servizio di trasporto su incarico di  altro  vettore,  a  sua volta obbligato ad eseguire  la  prestazione  in  forza  di  contratto stipulato con precedente vettore  o  direttamente  con  il  mittente, inteso come mandante  effettivo della consegna, ha azione diretta  per il pagamento del corrispettivo nei  confronti  di  tutti  coloro  che hanno ordinato il trasporto, i quali sono  obbligati  in  solido  nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno  nei  confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi  diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore". 
Quindi, qualora il committente del trasporto non paghi al sub vettore il corrispettivo concordato, quest’ultimo potrà rivolgere le sue richieste ad uno qualsiasi dei soggetti che, nella catena del trasporto, hanno ordinato quel servizio, i quali restano tutti obbligati in solido nei limiti – così recita la disposizione – delle prestazioni ricevute e del corrispettivo pattuito con la propria  controparte; peraltro, trattandosi come detto di un’obbligazione in solido, il sub vettore può richiedere il suo corrispettivo direttamente al primo committente della catena trasportistica, senza dover passare dapprima per gli eventuali, ulteriori, committenti/vettori.

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