L’azione diretta a beneficio del vettore che ha eseguito materialmente il servizio di trasporto di cose c/terzi; tale meccanismo, com’è noto, pur essendo stato introdotto dall’art. 1 bis, comma 2, lett. e), della Legge 127 del 4 Agosto 2010, che ha inserito un nuovo articolo (il 7 ter) all’interno del D.lgvo 286/2005, è entrato in vigore soltanto dal 12 Agosto a seguito del differimento di un anno previsto al comma 3 del già citato art. 1 bis.
La disposizione in esame (art. 7 ter del D.lgvo 286/2005), prevede quanto segue:
"Il vettore di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il quale ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore, a sua volta obbligato ad eseguire la prestazione in forza di contratto stipulato con precedente vettore o direttamente con il mittente, inteso come mandante effettivo della consegna, ha azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, i quali sono obbligati in solido nei limiti delle sole prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita, fatta salva l'azione di rivalsa di ciascuno nei confronti della propria controparte contrattuale. E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione, che non sia basata su accordi volontari di settore".
Quindi, qualora il committente del trasporto non paghi al sub vettore il corrispettivo concordato, quest’ultimo potrà rivolgere le sue richieste ad uno qualsiasi dei soggetti che, nella catena del trasporto, hanno ordinato quel servizio, i quali restano tutti obbligati in solido nei limiti – così recita la disposizione – delle prestazioni ricevute e del corrispettivo pattuito con la propria controparte; peraltro, trattandosi come detto di un’obbligazione in solido, il sub vettore può richiedere il suo corrispettivo direttamente al primo committente della catena trasportistica, senza dover passare dapprima per gli eventuali, ulteriori, committenti/vettori.
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