martedì 11 dicembre 2012

ADR 2013: ecco le principali novità
Dal 1° gennaio 2013 entrano in vigore, limitatamente ai trasporti internazionali, le nuove disposizioni per il trasporto di merci pericolose su strada, contenute nella versione 2013 dell’ADR; per i trasporti nazionali serve il recepimento da parte dell’Italia, atteso entro il prossimo giugno.
Tra le novità si segnala quella contenuta nel capitolo 7.5.7 (movimentazioni e stivaggio), in cui si prevede che le prescrizioni in materia di fissaggio dei carichi contenenti merci pericolose sui veicoli, si considerano rispettate se il carico sia stivato in conformità alle norma tecnica EN 12195-1: 2010.
La stessa disposizione si applica peraltro anche rispetto al carico e allo stivaggio di contenitori, contenitori cisterna, cisterne mobili e CGEM, per i quali sono indicate norme dettagliate rispetto all’ancoraggio delle merci nei veicoli e nei container, alle modalità di fissaggio, al numero delle cinghie ecc. Ecco una veloce panoramica sulle altre novità.  

Contrasto tra A.D.R. e altre normative (capitolo 1.1.5.)
In caso di conflitti tra normative e disposizioni dell’A.D.R, prevalgono sempre queste ultime.  

Responsabilità di speditore e trasportatore (capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2)
Chi spedisce deve fornire al trasportatore informazioni e dati in modo tracciabile e, se necessario, i documenti di trasporto e quelli di accompagnamento (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati, ecc..), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 (documentazione di accompagnamento della merce) e delle tabelle della parte 3.  

Notifica degli eventi che coinvolgono merci pericolose (capitolo 1.8.5)
La Relazione di incidente, redatta dal Consulente per il trasporto delle merci pericolose, va trasmessa all’autorità competente entro un mese dall’evento.  

Restrizioni in galleria (capitolo 1.9.5) Le restrizioni al trasporto nelle gallerie appartenenti alla classe «E» si applicano anche alle merci pericolose confezionate in quantità limitata, quando le quantità superino le 8 ton di massa lorda totale per unità di trasporto. 

Pannelli di pericolo (capitolo 3.4.13)Le unità di trasporto di massa complessiva superiore alle 12 ton, contenenti merci pericolose in quantità limitata e altre merci pericolose per le quali è prescritta la segnaletica arancio ai sensi del cap. 5.3.2, possono aggiungere a tale segnaletica anche il marchio delle quantità limitate previsto al cap 3.4.15; è una facoltà dell’impresa in quanto è sufficiente la segnaletica arancione. Lo stesso vale per i container quando vengono trasportate su veicoli di massa complessiva superiore alle 12 ton.

Marcatura dei colli (capitolo 5.2)Ecco le dimensioni minime dei caratteri per la marcatura dei colli (numero ONU e le lettere UN):

Dimensioni del collo                 Dimensioni minime dei numeri ONU ed UN Fino a 5 litri o 5 Kg                      Adeguate alla dimensione del collo
Da 5 a 30 litri/Kg 6                      6 mm
Oltre 30 litri o 30 Kg                   12 mm
Bombole fino a 60 litri                6 mm
Bombole oltre 60 litri                  12 mm

Segnalazione dei rimorchi con pannello arancione (capitolo 5.3) Quando un rimorchio contenente merci pericolose è sganciato dal veicolo trattore durante il trasporto delle merci pericolose, sul retro del rimorchio va lasciato fissato un pannello arancione.

Materie refrigeranti (capitolo 5.5.3)L’utilizzo per il trasporto di materiali per refrigerazione o condizionamento, come quelle asfissianti (n. ONU 1845), l’azoto liquido refrigerato (n. ONU 1951) o l’argon liquido refrigerato (n. ONU 1951), viene disciplinato nella nuova sezione 5.5.3 dell’A.D.R. L’esenzione dal resto dell’A.D.R non si applica quando queste merci siano trasportate a titolo di spedizione di merci pericolose, o quando utilizzate per la refrigerazione o il condizionamento di cisterne o CGEM durante il trasporto.

Marcatura delle cisterne smontabili (capitolo 6.8.2.5) C’è una nuova marcatura delle cisterne smontabili che contiene:
- il nome del proprietario o dell’esercente;
- la scritta «cisterna smontabile»;
- la tara della cisterna;
- la massa lorda massima autorizzata;
- per le materie indicate al 4.3.4.1.3 (contrassegnate dal segno +alla colonna 12 della tabella nominativa), la designazione ufficiale di trasporto della materia o delle materie ammesse al trasporto;
- il codice cisterna;
- i codici alfanumerici di tutte le disposizioni speciali.  

Deroga ai controlli periodici per cisterne che trasportano determinati gas (capitolo 6.8.3.4.6) Per le cisterne destinate al trasporto di gas liquidi refrigerati, in deroga alle prescrizioni del cap. 6.8.2.4 , le prove devono essere fatte al massimo dopo 6 anni di servizio (8 anni per i contenitori cisterna) e, in seguito, almeno ogni 12 anni. I controlli intermedi previsti al 6.8.2.4.3 continuano a dover essere effettuati, al massimo, 6 anni dopo ogni controllo periodico.

Divieto di carico in comune (capitolo 7.5.2.4) Viene vietato il carico in comune di merci pericolose imballate in quantità limitate con ogni tipo di materia o oggetto esplosivo, ad eccezione di quelli della divisione 1,4 e dei nn ONU 0161 e 0499.  

Dotazione a bordo di estintori (capitolo 8.1.4) Il testo della sezione 8.1.4, rispetto al numero minimo di estintori da avere a bordo del veicolo, cambia in questo modo.

Massa massima Unità di trasporto Numero minimo estintori Capacità minima totale (Kg) Estintore cabina (Kg) Estintori supplementari (Kg)
Fino a 3,5 ton 2 4 2 2
Sopra i 3,5 ton e fino a 7,5 ton 2 8 2 6
> 7,5 ton 2 12 2 6

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