Avviso per i dilettanti.
Articolo 38. Per le obbligazioni assunte dalle persone che
rappresentano l’associazione i terzi possono far valere i loro diritti
sul fondo comune. Delle obbligazioni stesse rispondono anche
personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per
conto dell’associazione (Cod. Proc. Civ. 19).
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